Art. 19.
(Certificazione idrica degli edifici).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministro delle infrastrutture

 

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e il CNR, sono emanate norme per la certificazione idrica degli edifici. Il decreto individua, altresì, i soggetti abilitati a rilasciare la certificazione.
      2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione idrica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.
      3. Il proprietario o il locatario di cui al comma 2 può richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la certificazione idrica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese relative sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
      4. L'attestato relativo alla certificazione idrica ha una validità di cinque anni a decorrere dall'atto del rilascio.